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Contabilizzazioni millesimi di riscaldamento calcolati con Uni 10200

Al Condomini è vietato far pagare il riscaldamento in base a dei coefficienti correttivi e anche l’acqua calda sanitaria non si può far pagare in base alle persone che ci vivono.

Lo stato italiano ha recepito questa Direttiva con il Dlgs 102/14 pubblicato nell’agosto 2014, che introduce l’obbligo di contabilizzazione e ripartizione individuale su tutto il territorio nazionale entro il 31/12/2016.

Contabilizzazioni millesimi di riscaldamento calcolati con Uni 10200

 

Il decreto prevede che il criterio di ripartizione della spesa per riscaldamento, acqua calda sanitaria o raffrescamento deve essere obbligatoriamente quello previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e si deve fare riferimento agli “effettivi consumi volontari” , (i “coefficienti correttivi” non sono ammessi) (art. 9 comma 5 lett. d). In tal senso, l’assemblea condominiale non può deliberare qualcosa di diverso. le famose quote stabilite in sede assembleare (70% – 30%, 60% – 40%, ecc…) né qualsiasi altra forma di ripartizione che non si basi sui reali consumi rilevati o a calcolo delle singole unità immobiliari.  Se lo fa si espone, oltre alle sanzioni, a rischi conseguenti alla nullità dell’atto. E’ norma imperativa, la ripartizione della spesa sulla base di diversi criteri darebbe origine ad una delibera nulla in quanto contraria a Legge. In quanto tale, la decisione può essere impugnata in ogni tempo anche da colui che ha votato a favore.

Le sanzioni previste (art.16 commi 7 e 8) sia per chi non installa la contabilizzazione entro il 31/12/2016 variano da 500 a 2500 Euro (per unità immobiliari) Sia per chi effettua la ripartizione in maniera difforme da quanto prescritto dalla UNI 10200 variano da 500 a 2500 Euro. Non solo: il pagamento della sanzione non “sana” la situazione: viene anche intimato di procedere entro 45 giorni a regolarizzare la situazione

La novità più rilevante sta nel fatto che la nuova versione di detta norma (UNI 10200:2015) rottama i millesimi di riscaldamento per come li abbiamo conosciuti fino ad oggi (costruiti nella maggior parte dei casi sui metri cubi riscaldati degli alloggi) ed impone una nuova tabella millesimale costruita sulla base dei fabbisogni a calcolo (in caso di impianti con termoregolazione) o delle potenze installate (in caso di impianti privi di termoregolazione) relative ad ogni singola unità immobiliare. Tali millesimi devono poi essere riportati in un apposito documento (prospetto millesimale riassuntivo) redatto a cura di persona specializzata e consegnato secondo un modello ben preciso agli utenti dell’immobile.

Ad ogni stagione di riscaldamento, i risultati della ripartizione devono essere riportati in uno specifico elaborato…. ….con adeguato livello di dettaglio, da rilasciare agli utenti (vd. punto 11 della norma).

La Regione Piemonte, che con delibera della GR n. 41-231 del 4 agosto 2014 ha recepito il Dlgs n.102 e quindi la nuova Direttiva Europea, proroga anch’essa l’installazione delle valvole al 31/12/2016 ma nulla modifica alla vecchia delibera n. 46-11968 del 4 agosto 2009 dove al punto 1.4.18 viene riportato: “… Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle norme e linee guida UNI in vigore.” Ecco quindi che anche a livello regionale si impone l’uso della versione 2015 della UNI 10200 disconoscendo di conseguenza ogni altro tipo di ripartizione.

Neofos s.r.l.s di Marcarino Marco EGE (Esperto in Gestione dell’Energia certificato Enea)fornisce a tutti i condomini che lo richiedano il servizio di calcolo della nuova tabella millesimale, sia essa costruita in funzione dei fabbisogni che sulla base delle potenze installate di ogni singola unità abitativa rilasciando regolare certificato così come previsto dalla normativa vigente. Tale attività necessita di un accurato sopralluogo per ogni singolo alloggio al fine di rilevarne le caratteristiche costruttive e impiantistiche.

Neofos si pone inoltre a supporto degli amministratori di condominio che desiderano essere affiancati nei nuovi calcoli per le corrette quantità di energia da contabilizzare e suddivisione delle spese secondo la metodologia dettata dalla nuova norma UNI 10200:2015.

Modifiche con Dls 141 del 2016-12-21

Nel caso siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento. In tali caso è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

contatti mail egemarcarino@gmail.com

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