Quando l'APE è obbligatorio
L'attestato di prestazione energetica descrive quanta energia consuma un edificio e in quale classe si colloca. Serve in molti più casi di quanto si pensi, e un attestato mancante o scaduto può bloccare un rogito o costare una sanzione.
I casi in cui serve
- Vendita e ogni trasferimento a titolo oneroso: l'attestato va allegato all'atto e nel contratto l'acquirente dichiara di averlo ricevuto.
- Nuovi contratti di affitto soggetti a registrazione, per l'intero edificio o per un singolo appartamento. Non serve per il semplice rinnovo o la proroga di un contratto in corso.
- Annunci di vendita e affitto: anche su un sito o in vetrina vanno indicati l'indice di prestazione energetica e la classe.
- Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti: l'attestato si redige a fine lavori.
- Incentivi: alcune agevolazioni per l'efficienza energetica lo richiedono prima e dopo l'intervento.
Quando non serve
La normativa esclude alcuni immobili, tra cui:
- box, cantine, autorimesse e depositi non riscaldati;
- ruderi e fabbricati al grezzo;
- fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 m²;
- edifici industriali e artigianali riscaldati solo per esigenze del processo produttivo;
- edifici destinati al culto.
Ogni esclusione ha condizioni precise: prima di rinunciare all'attestato conviene una verifica.
Quanto dura
L'attestato vale al massimo 10 anni dal rilascio, ma può decadere prima:
- se l'edificio subisce interventi che ne cambiano la classe energetica;
- se i controlli periodici dell'impianto termico non sono stati eseguiti o non risultano dal libretto di impianto.
Cosa si rischia
Sono previste sanzioni amministrative per chi vende o affitta senza attestato e per gli annunci privi dei dati energetici.
E la direttiva case green?
La direttiva europea prevede un nuovo modello di attestato con una scala di classi diversa, ma in Italia diventerà operativa solo con il decreto di recepimento, non ancora approvato. Fino ad allora valgono le regole attuali e gli attestati in corso di validità restano validi: non c'è nessun obbligo di rifarli.
Aggiornato a ottobre 2026. Riferimenti: D.Lgs. 192/2005 e D.M. 26 giugno 2015. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso specifico.